Vendo il cinquino all’estero
Nella voce Mercatino c’è un’invito, da parte di un Ns amico portoghese, per acquistare fiat 500 a buon prezzo ma sappiamo cosa fare per vendere e inviare una mitica all’estero? Questo vale per qualsiasi auto ma a noi interessa, anche se a malincuore la procedura per dare via un Cinquino.
Prima cosa l’auto sarà venduta e ceduta ad un paese extra UE o dentro i confini comunitari? Ecco come vendere auto usate all’estero. Parliamo di IVA, fattura, documenti e rischi. Cosa bisogna fare?
Fino al 2014 era più semplice operare per chi si chiedeva come vendere auto usate all’estero. Bastava consegnare all’Aci targhe, libretto di circolazione e certificato di proprietà, chiedendo la radiazione per esportazione del veicolo dal Pra, cioè il pubblico registro automobilistico, gestito dall’Aci. Da quel momento l’auto non poteva più circolare in Italia. Ciò che avveniva dopo, da un punto di vista strettamente burocratico, non riguardava più l’automobilista italiano.
Una circolare dell’Aci entrata in vigore il 14 luglio 2014 (protocollo n. 4202 del 3 luglio 2014) impone che, prima della radiazione auto per l’esportazione dal registro italiano, la vendita sia stata conclusa e la vettura sia effettivamente uscita dall’Italia e giunta a destinazione. Senza la consegna al Pra di copia dei nuovi documenti dell’auto, non verrà effettuata la radiazione. Quindi la vettura continuerà a figurare come appartenente al vecchio proprietario, che dovrà pagare il bollo ed eventualmente l’assicurazione, se l’auto circola. Tutto ciò rende inevitabilmente più difficile e costosa l’intera procedura. La motivazione data dai dirigenti dell’Aci è la necessità di contrastare la violazione delle norme antinquinamento. Infatti molti radiavano la vettura e poi l’abbandonavano da qualche parte, senza farla demolire secondo le procedure previste dalla legge europea. Oppure la tenevano per reimmatricolarla dopo qualche anno come auto d’epoca, evitando di pagare il bollo nel frattempo.
Dal 2014, prima di procedere con la radiazione dal PRA la vendita della vettura deve essere effettivamente conclusa con l’obbligo di documentare l’avvenuta vendita della cinquecento.
Vendita della cinquecento in un paese dell’UE
Se la Cinquecento è già stata reimmatricolato è sufficiente presentare i documenti in una qualunque sede ACI per avere la radiazione dal PRA e non essere più, a tutti gli effetti, “legati” all’autovettura. Tuttavia in molti paesi esteri, per poter procedere con la reimmatricolazione di un’auto, chiedono il certificato di radiazione proveniente dal paese di origine, documento che, come abbiamo visto, in Italia non viene più rilasciato senza la reimmatricolazione.
Vendita della cinquecento in Paesi Extra-UE
Se la Cinquecento non è ancora stata reimmatricolata, si può utilizzare una fotocopia della bolla doganale oppure la vidimazione della dogana estera, trascritta sulla carta di circolazione italiana o sul certificato di proprietà.
Se la Cinquecento è stata reimmatricolata, occorre copia della carta di circolazione estera o, in alternativa, la dichiarazione dell’autorità straniera dell’avvenuta importazione. Inoltre, va allegata anche una traduzione asseverata, cioè certificata da un ufficio giudiziario. Su internet si trovano diverse società che affiancano in questa procedura in modo da semplificarne l’esecuzione.
Se il veicolo viene ceduto ad un concessionario estero, sia in un paese UE o Extra-UE, può essere usata anche una attestazione di avvenuta importazione da parte del concessionario, accompagnata da una copia del documento di trasporto e dalla fattura.
La richiesta per vendere un’auto usata all’estero deve essere effettuata dall’intestatario dell’auto o dai suoi eredi e può essere presentata allo Sportello Telematico dell’Automobilista presso gli uffici ACI, alla Motorizzazione Civile o presso le Agenzie di Pratiche Auto.
Bisogna allegare un documento di identità nel caso in cui la domanda non sia firmata dall’intestatario in presenza di un funzionario e, se si vuole esportare l’auto guidandola direttamente fino al luogo di destinazione, è possibile fare la richiesta anche al Consolato d’Italia della nazione straniera in cui è stato esportato il veicolo.
I costi
Per la richiesta di esportazione occorrono 13,50 euro di emolumenti ACI, 32 euro di imposta di bollo, se non si dispone di certificato di proprietà bisogna usare il modulo NP3C che prevede un’imposta di 48 euro, 10,20 euro di diritti Motorizzazione relativi alle sole esportazioni interne all’UE e 1,80 euro per il bollettino postale. Se ci si rivolge ad un’agenzia di Pratiche Auto occorre aggiungere la commissione che mediamente si aggira tra i 100 e i 130 euro. Ovviamente, chi acquista un’auto usata da un privato non deve pagare l’IVA né nel paese in cui ha effettuato l’acquisto, né nel suo paese.
Chi può richiedere l’esportazione
La richiesta di “Cessazione della circolazione per esportazione” del veicolo deve essere firmata dall’intestatario del veicolo, dall’erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA.
Se la richiesta non viene firmata davanti all’impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento di colui che la firma.
Dove presentare la richiesta
La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA, oppure presso il Consolato d’Italia della nazione estera dove è stato esportato il veicolo.
Modalità di presentazione della richiesta
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
Nota di presentazione; in presenza di Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, come nota viene utilizzato il retro del CdP, in assenza di CdP deve essere utilizzata la nota NP3C in doppio originale.
In presenza di CDPD si rinvia alla specifica sezione
Copia della Carta circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione estera (in caso di esportazione in un Paese extra UE è necessaria anche la traduzione asseverata di tali documenti);
Solo per i veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati all’estero è necessario allegare anche la Carta di circolazione, le targhe, il Certificato di proprietà cartaceo (CdP) oppure Foglio Complementare e copia del documento comprovante l’avvenuta esportazione (ad es. documento di trasporto, fattura per operazione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/93 in caso di esportazione in Paesi UE o bolla doganale per le esportazioni extra UE)
Se la richiesta è presentata dall’avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Importi per la richiesta di esportazione
Costi previsti per legge
Emolumenti ACI
13,50 euro
Imposta di bollo
32,00 euro (se si utilizza il CdP o CDPC come nota di presentazione) oppure
48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione)
Diritti DT
10,20 euro (per le sole esportazioni nei Paesi della U.E.) + costi per versamenti postali (bollettino 1,80 euro)
Se ci si rivolge allo STA di una delegazione dell’Automobile Club o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – del servizio di intermediazione.
Richieste di radiazione presentate tramite Consolato
I cittadini italiani che si siano trasferiti all’estero possono presentare la formalità di radiazione tramite il Consolato consegnando la documentazione sopra elencata direttamente agli Uffici Consolari.
In presenza di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) inserire link a pag. CDPD, il Consolato farà sottoscrivere all’intestatario/avente titolo una delega con la quale si autorizza l’Ufficio del PRA alla presentazione della formalità con CDPD.
Per il pagamento degli importi dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all’ufficio provinciale ACI di competenza (in base alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dal Foglio Complementare o dal CdP oppure, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell’Ente